lentepubblica


La dichiarazione del gestore della piattaforma telematica di gara ha valore probante

lentepubblica.it • 3 Maggio 2021

dichiarazione-gestore-piattaforma-telematica-garaNelle gare d’appalto la dichiarazione del gestore della piattaforma telematica di gara ha valore probante: lo afferma una recente Sentenza del TAR.


Nel caso specifico la Società ricorrente, aveva impugnato la sua esclusione dalla gara.

La stessa affermava di aver regolarmente caricato la sua offerta tecnica ed economica sulla piattaforma ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema. E di essere poi stata esclusa perché la sua proposta economica sarebbe risultata illeggibile per ragioni ignote e, comunque, ad essa non imputabili.

La dichiarazione del gestore della piattaforma telematica di gara ha valore probante

Nel caso in esame riguardanre la gara telematica per i giudici il ricorso non ha fondamento.

La Stazione appaltante ha prodotto una dichiarazione del gestore della piattaforma telematica sulla quale la gara ha avuto luogo in base alla quale la ricorrente, pur avendo caricato il modello di offerta economica in piattaforma:

  • ha tuttavia omesso la percentuale di ribasso nell’apposito modulo, presente nella sezione “Offerta Economica”,
  • e ha anche omesso di confermare l’offerta premendo sul pulsante in fondo alla stessa schermata.

Si tratta di dichiarazione che, provenendo da soggetto incaricato di pubblico servizio ed attenendo alle modalità del suo espletamento, deve ritenersi probante.

Ciò anche alla luce delle difese che fanno essenzialmente leva sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema. Le quali, tuttavia, attestano l’avvenuto caricamento del documento contenente l’offerta economica (che non è in discussione). Ma non attestano anche il fatto che il contenuto dello stesso risulti confermato nelle forme previste dalle istruzioni di gara, circostanza questa su cui la ricorrente non ha specificamente controdedotto.

Si evince dunque che l’illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente è dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments